Art. 6 · Comunicazione fra lo strumento e il sistema centrale

Art. 6

Comunicazione fra lo strumento e il sistema centrale

In vigore dal 22 feb 2019
Comunicazione fra lo strumento e il sistema centrale 1.   Quando è prestato il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda in conformità dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/1240: a) lo strumento di consenso ne informa il sistema centrale ETIAS tramite il servizio web sicuro di cui all', paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2018/1240; b) il sistema centrale ETIAS conserva il fascicolo di domanda per un periodo di tre anni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. 2.   Quando è revocato il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda in conformità dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/1240: a) lo strumento di consenso ne informa il sistema centrale ETIAS; b) il sistema centrale ETIAS sopprime automaticamente il fascicolo di domanda alla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi o nel corso dell'ulteriore periodo di conservazione di tre anni, se la revoca è disposta in tale periodo. 3.   Il fascicolo di domanda è automaticamente soppresso dal sistema centrale ETIAS allo scadere del periodo di conservazione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
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