Art. 2 · Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di consenso

Art. 2

Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di consenso

In vigore dal 22 feb 2019
Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di consenso 1.   La connessione allo strumento di consenso è subordinata a un'autenticazione a due fattori. 2.   La prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti: a) numero della domanda; b) numero del documento di viaggio. 3.   Se il richiedente non indica il numero della domanda, la prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti: a) numero del documento di viaggio; b) paese di rilascio del documento di viaggio, da selezionare in un elenco prestabilito; c) data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio; d) nomi di entrambi i genitori. 4.   Il numero della domanda è quello inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica ETIAS alla presentazione della domanda. Gli altri dati indicati dal richiedente a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 sono quelli indicati nel modulo di domanda. 5.   La seconda autenticazione consiste nell'inserimento di un codice univoco nello strumento di consenso. 6.   Alla trasmissione delle informazioni previste al paragrafo 2 o al paragrafo 3 è generato automaticamente il codice univoco di cui al paragrafo 4, che è inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240. 7.   Il codice univoco scade dopo breve tempo. L'invio al richiedente di un nuovo codice univoco invalida i codici univoci inviatigli in precedenza. 8.   Il codice univoco è inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 9.   Il codice univoco è monouso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_del:2019:969:oj#art-2