Art. 2

In vigore dal 23 gen 2019
Lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione quando, al fine di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei dati personali che le riguardano, le autorità competenti negli Stati membri esercitano i poteri di cui dispongono a norma dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e ciò comporta la sospensione o il divieto definitivo dei flussi di dati verso uno specifico operatore economico in Giappone nell’ambito di cui all’.
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Art. 2 Decisione (UE) 2019/419 — Testo vigente | Portale Normativo