Art. 1

In vigore dal 23 gen 2019
1.   Ai fini dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679, il Giappone garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea a operatori economici che gestiscono informazioni personali in Giappone soggetti alla legge sulla protezione delle informazioni personali, quale integrata dalle norme integrative di cui all’allegato I, nonché dalle dichiarazioni, dalle garanzie e dagli impegni ufficiali che figurano nell’allegato II. 2.   La presente decisione non riguarda i dati personali trasferiti a destinatari che rientrano in una delle categorie seguenti, purché una delle finalità del trattamento dei dati personali corrisponda, in tutto o in parte, a uno delle rispettive finalità elencate: a) emittenti radiotelevisive, case editrici di giornali, agenzie di comunicazione e altre organizzazioni della stampa (comprese le persone che svolgono attività di stampa per professione) purché trattino dati personali a fini di stampa; b) persone che svolgono un’attività di scrittura professionale, purché questa preveda l’utilizzo di informazioni personali; c) università e qualsiasi altra organizzazione o gruppo che svolge studi accademici o qualsiasi persona appartenente a tale organizzazione o gruppo, purché trattino dati personali ai fini di studi accademici; d) istituzioni religiosi purché trattino dati personali ai fini di attività religiose (comprese tutte le attività connesse); e e) organizzazioni politiche purché trattino dati personali ai fini dell’attività politica (comprese tutte le attività connesse).
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