Art. 3

In vigore dal 23 gen 2019
1.   La Commissione monitora costantemente l’applicazione del quadro giuridico su cui si basa la presente decisione, comprese le condizioni in cui sono effettuati i trasferimenti successivi, al fine di valutare se il Giappone continua a garantire un livello adeguato di protezione ai sensi dell’. 2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano dei casi in cui la Commissione per la protezione delle informazioni personali o qualsiasi altra autorità giapponese competente non garantisce il rispetto del quadro giuridico su cui si basa la presente decisione. 3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze delle autorità pubbliche giapponesi nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano vadano oltre quanto strettamente necessario o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace. 4.   Entro due anni dalla data di notifica della presente decisione agli Stati membri, e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione verifica la constatazione enunciata all’, paragrafo 1, in base a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle ricevute nell’ambito del riesame congiunto effettuato con le autorità giapponesi pertinenti. 5.   In presenza di indicazioni del fatto che non è più assicurato un adeguato livello di protezione la Commissione informa le autorità giapponesi competenti. Se necessario, essa può decidere di sospendere, modificare o abrogare la presente decisione o di limitarne l’ambito d’applicazione, in particolare in presenza di indicazioni del fatto che: a) gli operatori economici in Giappone che hanno ricevuto dati personali dall’Unione europea nell’ambito della presente decisione non rispettano le garanzie aggiuntive previste dalle norme integrative che figurano nell’allegato I, ovvero del fatto che la vigilanza e il controllo del rispetto in questo senso sono insufficienti; b) le autorità pubbliche giapponesi non rispettano le dichiarazioni, le garanzie e gli impegni che figurano nell’allegato II, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le limitazioni alla raccolta dei dati personali trasferiti nell’ambito della presente decisione e all’accesso da parte delle autorità pubbliche a tali dati per motivi di contrasto penale o di sicurezza nazionale. La Commissione può inoltre presentare detti progetti di misure se la mancanza di collaborazione del governo giapponese le impedisce di stabilire se la constatazione di cui all’, paragrafo 1, ne risulti compromessa.
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