Art. 3
In vigore dal 11 gen 2019
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) «pasta»: materiale fibroso usato nella produzione della carta, prodotto in una cartiera mediante procedimento meccanico o chimico a partire da materie prime fibrose cellulosiche (la più comune delle quali è il legno);
2) «imballaggio»: prodotti di qualsiasi materiale o natura, atti a contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare beni, dalle materie prime ai prodotti trasformati, nel passaggio dal produttore all'utilizzatore o al consumatore;
3) «tessuto-carta»: carta leggera composta di pasta che può essere increspata a secco o umido o non increspata;
4) «prodotti in tessuto-carta»: prodotti trasformati composti da uno o più strati di tessuto-carta, ripiegati o no, goffrati o no, con o senza laminazione, stampati o no ed eventualmente completati da post-trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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