Art. 3

In vigore dal 11 gen 2019
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1)   «pasta»: materiale fibroso usato nella produzione della carta, prodotto in una cartiera mediante procedimento meccanico o chimico a partire da materie prime fibrose cellulosiche (la più comune delle quali è il legno); 2)   «imballaggio»: prodotti di qualsiasi materiale o natura, atti a contenere, proteggere, movimentare, consegnare o presentare beni, dalle materie prime ai prodotti trasformati, nel passaggio dal produttore all'utilizzatore o al consumatore; 3)   «tessuto-carta»: carta leggera composta di pasta che può essere increspata a secco o umido o non increspata; 4)   «prodotti in tessuto-carta»: prodotti trasformati composti da uno o più strati di tessuto-carta, ripiegati o no, goffrati o no, con o senza laminazione, stampati o no ed eventualmente completati da post-trattamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2019:70:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo