Art. 2
In vigore dal 11 gen 2019
Il gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» comprende quanto segue:
1)
fogli o rotoli di tessuto-carta non trasformato per la trasformazione in prodotti che rientrano nel punto 2);
2)
prodotti in tessuto-carta idonei all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi o la pulizia di superfici, o per una combinazione di tali scopi; sono compresi, fra l'altro, i seguenti tipi di prodotti in tessuto-carta: fazzoletti, carta igienica, fazzolettini per il viso, carta assorbente per uso domestico, asciugamani, tovaglioli, tovagliette e salviette industriali.
Il gruppo di prodotti non comprende:
a)
i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti igienici assorbenti» ai sensi della decisione 2014/763/UE della Commissione (7);
b)
i prodotti contenenti agenti detergenti per la pulizia di superfici;
c)
i prodotti di tessuto laminati con materiali diversi dal tessuto-carta;
d)
i prodotti cosmetici ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), incluse le salviette umidificate;
e)
la carta profumata;
f)
i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta grafica» ai sensi dell' o i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta stampata» ai sensi della decisione 2012/481/UE della Commissione (9).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:70:oj#art-2