Art. 2

In vigore dal 11 gen 2019
Il gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» comprende quanto segue: 1) fogli o rotoli di tessuto-carta non trasformato per la trasformazione in prodotti che rientrano nel punto 2); 2) prodotti in tessuto-carta idonei all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi o la pulizia di superfici, o per una combinazione di tali scopi; sono compresi, fra l'altro, i seguenti tipi di prodotti in tessuto-carta: fazzoletti, carta igienica, fazzolettini per il viso, carta assorbente per uso domestico, asciugamani, tovaglioli, tovagliette e salviette industriali. Il gruppo di prodotti non comprende: a) i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti igienici assorbenti» ai sensi della decisione 2014/763/UE della Commissione (7); b) i prodotti contenenti agenti detergenti per la pulizia di superfici; c) i prodotti di tessuto laminati con materiali diversi dal tessuto-carta; d) i prodotti cosmetici ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), incluse le salviette umidificate; e) la carta profumata; f) i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta grafica» ai sensi dell' o i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «carta stampata» ai sensi della decisione 2012/481/UE della Commissione (9).
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Art. 2 Decisione (UE) 2019/70 — Testo vigente | Portale Normativo