Art. 1
In vigore dal 11 gen 2019
Il gruppo di prodotti «carta grafica» comprende fogli o rotoli di carta vergine o cartone non trasformato e non stampato, bianchi o colorati, ottenuti da pasta e idonei ad essere usati per la scrittura, la stampa o a scopo di trasformazione.
Il gruppo di prodotti non comprende:
a)
imballaggi;
b)
carta termosensibile;
c)
carta fotografica o autocopiante;
d)
carta profumata;
e)
carta che rientra nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» definito all'.
Storico versioni
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Proeli:dec:2019:70:oj#art-1