Art. 1

In vigore dal 11 gen 2019
Il gruppo di prodotti «carta grafica» comprende fogli o rotoli di carta vergine o cartone non trasformato e non stampato, bianchi o colorati, ottenuti da pasta e idonei ad essere usati per la scrittura, la stampa o a scopo di trasformazione. Il gruppo di prodotti non comprende: a) imballaggi; b) carta termosensibile; c) carta fotografica o autocopiante; d) carta profumata; e) carta che rientra nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» definito all'.
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Art. 1 Decisione (UE) 2019/70 — Testo vigente | Portale Normativo