Art. 5
In vigore dal 19 dic 2018
1. Il Regno Unito procede al recupero di tutti gli aiuti incompatibili concessi sulla base dei regimi di aiuti di cui all' o dei ruling fiscali di cui all', presso i beneficiari degli stessi.
2. Qualsiasi aiuto individuale concesso sulla base dei ruling fiscali di cui all' che non possa essere recuperato dall'impresa di Gibilterra in questione è recuperato da altre entità costituenti una singola unità economica con tale società di Gibilterra, ossia la BV neerlandese, la CV neerlandese o la società madre pertinenti dell'impresa di Gibilterra.
3. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
4. Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (117) della Commissione.
5. Il Regno Unito cessa di concedere l'aiuto sulla base dei regimi di aiuti di cui all' o dei ruling fiscali di cui all', con effetto a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni
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