Art. 1

In vigore dal 19 dic 2018
1.   Il regime di aiuti di Stato sotto forma di esenzione fiscale del reddito da interessi da prestiti infragruppo applicabile a Gibilterra ai sensi della legge sull'imposta sul reddito del 2010 tra il 1o gennaio 2011 e il 30 giugno 2013 e attuato illegittimamente da Gibilterra in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. 2.   Il regime di aiuti di Stato sotto forma di esenzione fiscale del reddito derivante da royalties applicabile a Gibilterra ai sensi della legge sull'imposta sul reddito del 2010 tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e attuato illegittimamente da Gibilterra in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
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