Art. 4
In vigore dal 19 dic 2018
1. Gli della presente decisione non si applicano agli aiuti individuali concessi sulla base dei regimi di aiuti di cui all' o sulla base dei ruling fiscali di cui all' se, al momento della concessione di tali aiuti individuali, gli stessi soddisfacevano le condizioni stabilite dal regolamento adottato a norma dell' del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (116) che era applicabile al momento della concessione degli aiuti.
2. Ai fini del presente articolo e dell', si ritiene che gli aiuti individuali siano stati messi a disposizione dei beneficiari, per quanto riguarda ciascun esercizio fiscale, alla data in cui, in assenza del regime di aiuti di cui all' o dei ruling fiscali di cui all', avrebbe dovuto essere versata l'imposta cui l'amministrazione ha rinunciato a causa di tale regime o di tali ruling.
Storico versioni
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