Art. 4

Attivazione

In vigore dal 11 dic 2018
Attivazione 1.   In caso di crisi, la decisione di attivare gli IPCR è adottata dalla presidenza. Qualsiasi Stato membro può invitare la presidenza a procedere in questo senso. 2.   Se è stata invocata la clausola di solidarietà, la presidenza attiva immediatamente gli IPCR in modalità piena attivazione, conformemente all', paragrafo 1, della decisione 2014/415/UE, se non sono già in uso. 3.   Se la clausola di solidarietà non è stata invocata, prima di decidere se procedere con l'attivazione, la presidenza consulta gli Stati membri interessati, se del caso, nonché la Commissione e l'AR. 4.   La presidenza riceve consulenza e assistenza dal segretariato generale del Consiglio. La presidenza può anche consultare i servizi della Commissione e il SEAE, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, nonché le pertinenti agenzie dell'Unione, gli Stati membri e le pertinenti parti interessate o organizzazioni. 5.   La decisione di attivare gli IPCR in modalità scambio di informazioni può essere adottata anche su accordo dell'SGC, dei servizi della Commissione e del SEAE in consultazione con la presidenza. 6.   In base all'evoluzione della crisi e alle esigenze politiche, la presidenza può decidere in qualsiasi momento di aumentare o ridurre l'intensità dell'operazione, passando da una modalità di attivazione all'altra. Finché l'invocazione della clausola di solidarietà resta attiva gli IPCR sono mantenuti in modalità piena attivazione. 7.   La presidenza notifica al segretario generale del Consiglio la decisione di attivare gli IPCR. L'SGC ne informa senza indugio la Commissione e l'AR, nonché il gabinetto del presidente del Consiglio europeo.
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