Art. 3
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2018
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «crisi»: una situazione con una tale ampiezza di impatto o rilevanza politica da richiedere un coordinamento e una risposta strategici tempestivi a livello politico dell'Unione;
b) «risposta»: qualsiasi azione intrapresa in caso di crisi per affrontarne gli effetti negativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:1993:oj#art-3