Art. 6

A livello del Coreper

In vigore dal 11 dic 2018
A livello del Coreper 1.   Al fine di vigilare sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione, la supervisione dell'attuazione dei dispositivi IPCR è effettuata in modo prestabilito a livello del Coreper. La presidenza informa senza indugio il Coreper sui principali aspetti della crisi e sulla procedura prevista. 2.   La presidenza decide, alla luce delle caratteristiche della crisi e delle connesse esigenze politiche della risposta, di investire delle questioni da discutere i pertinenti organi preparatori del Consiglio, in conformità del suo regolamento interno. A seconda dei casi, la presidenza semestrale si coordina con i rappresentanti dell'AR che presiedono i pertinenti organi preparatori del Consiglio nonché, se del caso, con il presidente del comitato militare, incaricati di convocare le riunioni di tali organi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2018:1993:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
A livello del Coreper (Art. 6 Decisione (UE) 2018/1993) — Testo vigente | Portale Normativo