Art. 6

Registrazione delle limitazioni

In vigore dal 11 dic 2018
Registrazione delle limitazioni La Commissione registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. A tal fine, la registrazione indica in quale modo l'esercizio del diritto comprometterebbe la finalità delle attività svolte dalla Commissione a norma dell'articolo 118 e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o delle limitazioni applicate a norma dell', paragrafo 2 o 3, oppure lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati. Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
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Registrazione delle limitazioni (Art. 6 Decisione (UE) 2018/1961) — Testo vigente | Portale Normativo