Art. 4

Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

In vigore dal 11 dic 2018
Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento 1.   Se limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso ai dati personali degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione informa l'interessato, nella sua risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, della limitazione applicata e dei suoi principali motivi, nonché della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 2.   La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rinviata, omessa o rifiutata fintanto che rischia di compromettere la finalità della limitazione stessa. 3.   La Commissione registra i motivi della limitazione in conformità dell' della presente decisione. 4.   Qualora il diritto di accesso sia limitato, integralmente o in parte, l'interessato esercita il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2018:1961:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo