Art. 3
Comunicazione di informazioni agli interessati
In vigore dal 11 dic 2018
Comunicazione di informazioni agli interessati
La Commissione pubblica sul suo sito web informative sulla protezione dei dati con le quali rende note a tutti gli interessati le proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali ai fini delle sue attività a norma dell'articolo 118 e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Se del caso, la Commissione provvede a informare singolarmente gli interessati nel formato più adatto.
Se limita, integralmente o in parte, la comunicazione delle informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle sue attività a norma dell'articolo 118 e dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all'.
Storico versioni
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