Art. 8

Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea

In vigore dal 11 dic 2018
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati viene garantito, su richiesta, l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.
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