Art. 11

Verifica

In vigore dal 6 dic 2018
Verifica 1.   Le autorità competenti garantiscono che le domande di autorizzazione sono oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni stabilite agli non sono rispettate dal richiedente, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto. 2.   Le autorità competenti definiscono un programma di ispezioni delle aziende agricole che beneficiano di autorizzazioni. Il programma è basato sull'analisi dei rischi alla luce dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti relativamente alle condizioni stabilite agli , nonché dei risultati dei controlli di conformità alla legislazione nazionale che recepisce la direttiva 91/676/CEE. 3.   Le ispezioni consistono in ispezioni sul terreno e controlli in loco che verificano il rispetto delle condizioni stabilite agli e interessano ogni anno almeno il 7 % degli allevamenti di bovini che beneficiano di un'autorizzazione. Qualora un allevamento di bovini non risulti conforme a tali condizioni, il titolare dell'autorizzazione è sanzionato a norma della legislazione nazionale e non potrà ottenere un'autorizzazione per il successivo periodo di programmazione. 4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative alla deroga concessa a norma della presente decisione.
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