Art. 9

Condizioni relative alla gestione dei terreni

In vigore dal 6 dic 2018
Condizioni relative alla gestione dei terreni 1.   Almeno l'80 % della superficie disponibile per l'applicazione di effluente è destinato a colture con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata. 2.   Le colture intercalari a prato non sono arate prima del 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state introdotte. 3.   I terreni adibiti a praticoltura in via temporanea sono arati in primavera. Una coltura con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata è seminata il più presto possibile, comunque non oltre 3 settimane dopo l'aratura del prato. 4.   Le colture usate nella rotazione non includono leguminose o altri vegetali che fissano l'azoto atmosferico, fatta eccezione per i seguenti: a) trifoglio presente in praticolture caratterizzate da percentuali inferiori al 50 % di trifoglio ed erba medica; b) erba medica presente in praticolture caratterizzate da percentuali inferiori al 50 % di trifoglio ed erba medica; c) orzo e piselli con sottosemina di erba. 5.   I parametri di fertilizzazione all'azoto per le colture successive alla praticoltura temporanea sono ridotti del valore dell'azoto relativo alla coltura precedente ai sensi dell'ordinanza n. 963 (12 luglio 2017) sull'uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2017/2018 e delle ordinanze corrispondenti per i successivi periodi di programmazione per quanto riguarda i parametri di fertilizzazione, la tabella sulle norme di fertilizzazione per le colture agricole e vegetali e le successive modifiche.
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Condizioni relative alla gestione dei terreni (Art. 9 Decisione (UE) 2018/1928) — Testo vigente | Portale Normativo