Art. 7

Condizioni per l'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

In vigore dal 6 dic 2018
Condizioni per l'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti 1.   L'apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura, tenuto conto dei nutrienti rilasciati dal suolo. Non supera i limiti massimi di applicazione stabiliti dall'ordinanza n. 963 (12 luglio 2017) sull'uso agricolo di fertilizzante nel periodo di programmazione 2017/2018 e dalle corrispondenti ordinanze per i successivi periodi di programmazione. 2.   Viene redatto un piano di fertilizzazione per l'intera superficie dell'allevamento di bovini. Il piano è conservato presso l'azienda agricola. Esso copre il periodo compreso fra il 1o agosto e il 31 luglio dell'anno seguente. Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi: a) un piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue: i) la superficie delle parcelle adibite a colture con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata; ii) la superficie delle parcelle adibite a colture diverse da quelle indicate al punto i); iii) una mappa schematica dell'ubicazione delle parcelle di cui rispettivamente ai punti i) e ii); b) il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola e una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio dell'effluente; c) un calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola; d) una descrizione del trattamento dell'effluente, se pertinente, e delle caratteristiche attese dell'effluente trattato; e) la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi; f) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo necessario alle colture di ciascuna parcella; g) un calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella; h) un calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella; i) un'indicazione dei tempi di applicazione dell'effluente e dei fertilizzanti chimici. Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'allevamento di bovini. Il resoconto di fertilizzazione è presentato annualmente alle autorità competenti entro la fine di marzo. 3.   L'effluente non si spande nel periodo compreso fra il 31 agosto e il 1o marzo sulle praticolture destinate a essere arate la primavera successiva.
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Condizioni per l'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti (Art. 7 Decisione (UE) 2018/1928) — Testo vigente | Portale Normativo