Art. 8

Sorveglianza rafforzata nei volatili selvatici

In vigore dal 10 ago 2018
Sorveglianza rafforzata nei volatili selvatici 1.   Gli Stati membri assicurano che siano effettuati una sorveglianza rafforzata delle popolazioni di volatili selvatici e l'ulteriore monitoraggio dei volatili morti o malati, in conformità agli orientamenti per l'attuazione di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici, di cui all'allegato II della decisione 2010/367/UE (7) della Commissione, adottato a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2005/94/CE. 2.   Gli Stati membri possono concentrare il campionamento e gli esami di laboratorio dei volatili selvatici su specie e zone geografiche che non sono state in precedenza interessate dall'HPAI.
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Sorveglianza rafforzata nei volatili selvatici (Art. 8 Decisione (UE) 2018/1136) — Testo vigente | Portale Normativo