Art. 7
Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli
In vigore dal 10 ago 2018
Sistemi di individuazione precoce negli allevamenti avicoli
1. Gli Stati membri introducono o rafforzano i sistemi esistenti di individuazione precoce affinché i titolari segnalino rapidamente all'autorità competente qualsiasi segno della presenza di virus dell'HPAI negli allevamenti avicoli di aziende in zone ad alto rischio.
2. I sistemi di cui al paragrafo 1 assumono come parametri pertinenti della probabile presenza della malattia come minimo una riduzione considerevole del consumo di mangime e acqua e della produzione di uova, il tasso di mortalità osservato e qualsiasi segno clinico o lesione post mortem indicativi della presenza di virus dell'HPAI, tenendo conto di una variazione di questi parametri in diverse specie di pollame e tipi di produzione diversi.
Storico versioni
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