Art. 10
Obblighi in materia di osservanza e di informazione
In vigore dal 10 ago 2018
Obblighi in materia di osservanza e di informazione
1. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'attuazione delle misure di cui alla presente decisione da parte dei titolari e del settore avicolo.
2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure da essi adottate per conformarsi alla presente decisione in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Storico versioni
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