Art. 10 · Obblighi in materia di osservanza e di informazione

Art. 10

Obblighi in materia di osservanza e di informazione

In vigore dal 10 ago 2018
Obblighi in materia di osservanza e di informazione 1.   Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'attuazione delle misure di cui alla presente decisione da parte dei titolari e del settore avicolo. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure da essi adottate per conformarsi alla presente decisione in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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