Art. 4

In vigore dal 4 lug 2018
1.   La Bulgaria vieta l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti al di fuori delle zone elencate nell'allegato, qualora tali prodotti siano ottenuti da piccoli ruminanti provenienti dalle zone elencate nell'allegato: a) carni fresche; b) carni macinate e preparazioni di carni ottenute dalle carni di cui alla lettera a); c) prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti dalle carni di cui alla lettera a), diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento atto ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la salute degli animali in conformità all'allegato III della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (7); d) latte crudo e prodotti lattiero-caseari, diversi da quelli che sono stati sottoposti a un trattamento in contenitori ermetici con un valore F0 pari o superiore a 3,00, come descritto nell'allegato III della direttiva 2002/99/CE; e) prodotti contenenti i prodotti di cui alle lettere da a) a d); f) sottoprodotti di origine animale. 2.   In deroga al divieto stabilito al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione sotto controllo ufficiale di sottoprodotti di origine animale destinati alla trasformazione in prodotti derivati o allo smaltimento in un impianto da essa riconosciuto a tal fine nel territorio della Bulgaria, in conformità alle norme stabilite all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
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Art. 4 Decisione (UE) 2018/954 — Testo vigente | Portale Normativo