Art. 3

In vigore dal 4 lug 2018
La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalle zone elencate nell'allegato ad altre parti della Bulgaria, ad altri Stati membri e a paesi terzi: a) piccoli ruminanti; b) sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2018:954:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2018/954 — Testo vigente | Portale Normativo