Art. 1
In vigore dal 4 lug 2018
La presente decisione stabilisce alcune misure di salvaguardia per impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti nell'Unione.
Essa si applica ai piccoli ruminanti e allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di tali animali, nonché ad alcuni prodotti di tali animali.
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