Art. 3
In vigore dal 28 giu 2018
1. Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2019-2024:
Belgio
21
Bulgaria
17
Repubblica ceca
21
Danimarca
14
Germania
96
Estonia
7
Irlanda
13
Grecia
21
Spagna
59
Francia
79
Croazia
12
Italia
76
Cipro
6
Lettonia
8
Lituania
11
Lussemburgo
6
Ungheria
21
Malta
6
Paesi Bassi
29
Austria
19
Polonia
52
Portogallo
21
Romania
33
Slovenia
8
Slovacchia
14
Finlandia
14
Svezia
21
2. Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sarà quello previsto all' della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo (4), fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace.
Una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.
Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo comma e quelli assegnati in base al secondo comma si insediano al Parlamento europeo contemporaneamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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