Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 giu 2018
1.   Il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2019-2024: Belgio 21 Bulgaria 17 Repubblica ceca 21 Danimarca 14 Germania 96 Estonia 7 Irlanda 13 Grecia 21 Spagna 59 Francia 79 Croazia 12 Italia 76 Cipro 6 Lettonia 8 Lituania 11 Lussemburgo 6 Ungheria 21 Malta 6 Paesi Bassi 29 Austria 19 Polonia 52 Portogallo 21 Romania 33 Slovenia 8 Slovacchia 14 Finlandia 14 Svezia 21 2.   Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sarà quello previsto all' della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo (4), fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. Una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo. Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo comma e quelli assegnati in base al secondo comma si insediano al Parlamento europeo contemporaneamente.
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