Art. 1

In vigore dal 28 giu 2018
In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi: — l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate per ogni Stato membro dal TUE onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri, — la proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo, — l'assegnazione dei seggi nel Parlamento europeo tiene conto degli sviluppi demografici negli Stati membri.
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