Art. 6
Norme in materia di quarantena applicabili alle partite di salamandre introdotte nell'Unione
In vigore dal 28 feb 2018
Norme in materia di quarantena applicabili alle partite di salamandre introdotte nell'Unione
Gli Stati membri provvedono affinché:
1.
il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto responsabile dello stabilimento di destinazione adeguato registri l'arrivo della partita di salamandre, introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo, nella parte 3, casella 45, della versione elettronica del documento veterinario comune di entrata;
2.
il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto garantisca che l'operatore mantenga la partita di salamandre in quarantena nello stabilimento di destinazione adeguato come un'unica unità epidemiologica;
3.
il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto verifichi le condizioni di quarantena di ciascuna partita di salamandre; tale verifica comprende un esame dei dati di mortalità e un'ispezione clinica delle salamandre nello stabilimento di destinazione adeguato, accertando in particolare l'eventuale presenza di lesioni e ulcere cutanee;
4.
se una partita è costituita da 62 o più salamandre, il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto proceda all'esame, al campionamento, ai test e al trattamento del Bsal conformemente alle procedure di cui all'allegato III, punti 1 e 2, in seguito all'arrivo della partita di salamandre nello stabilimento di destinazione adeguato;
5.
se la partita è costituita da meno di 62 salamandre, il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto garantisca che la partita sia sottoposta a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente conformemente all'allegato III, punto 3;
6.
il veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto autorizzi la partita di salamandre a lasciare lo stabilimento di destinazione adeguato mediante un'autorizzazione scritta:
a)
nel caso in cui siano effettuati i test di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), purché siano trascorse almeno sei settimane dalla data di inizio del periodo di quarantena e non prima della ricezione dei risultati negativi dei test, a seconda di quale data sia posteriore; o
b)
nel caso in cui sia effettuato il trattamento di cui all'allegato III, punto 1, lettera b), solo dopo il completamento soddisfacente del trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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