Art. 7

Misure da adottare qualora sia confermato un caso di Bsal in uno stabilimento di destinazione adeguato

In vigore dal 28 feb 2018
Misure da adottare qualora sia confermato un caso di Bsal in uno stabilimento di destinazione adeguato 1.   Qualora durante la quarantena sia confermato che almeno una salamandra di un'unità epidemiologica è infetta da Bsal, gli Stati membri provvedono affinché lo stabilimento di destinazione adeguato adotti le seguenti misure: a) tutte le salamandre nella stessa unità epidemiologica siano: i) sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, conformemente all'allegato III, punto 3; oppure ii) abbattute e smaltite come sottoprodotti di origine animale conformemente all' del regolamento (CE) n. 1069/2009; b) dopo il completamento delle misure di cui alla lettera a), la zona dello stabilimento di destinazione adeguato in cui è stata tenuta l'unità epidemiologica venga pulita e disinfettata in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente. 2.   L'autorità competente può esigere che siano effettuati test sulle salamandre sottoposte a trattamento per verificare l'efficacia del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), e può chiedere, se del caso, che siano effettuati trattamenti ripetuti per prevenire la diffusione del Bsal.
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Misure da adottare qualora sia confermato un caso di Bsal in uno stabilimento di destinazione adeguato (Art. 7 Decisione (UE) 2018/320) — Testo vigente | Portale Normativo