Art. 4

Condizioni di polizia sanitaria per l'introduzione di partite di salamandre nell'Unione

In vigore dal 28 feb 2018
Condizioni di polizia sanitaria per l'introduzione di partite di salamandre nell'Unione Gli Stati membri vietano l'introduzione nell'Unione di partite di salamandre in provenienza da un paese terzo, salvo nel caso in cui tali partite soddisfino le seguenti condizioni: a) provengono da paesi terzi figuranti in uno dei seguenti atti: i) allegato I della decisione 2004/211/CE; ii) allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE; iii) allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008; iv) allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009; v) allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010; oppure vi) allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010; b) sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato I, parte B; c) le salamandre non devono presentare segni clinici di Bsal. In particolare, al momento dell'esame da parte del veterinario ufficiale, non devono essere presenti segni di lesioni né ulcere cutanee. Tale esame deve essere stato effettuato entro le 24 ore precedenti la spedizione della partita nell'Unione; d) prima di rilasciare il certificato sanitario di cui alla lettera b), l'unità epidemiologica comprendente le salamandre della partita deve essere stata isolata dalle altre salamandre al più tardi al momento dell'esame per il rilascio del certificato sanitario e da allora non deve essere entrata in contatto con altre salamandre.
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Condizioni di polizia sanitaria per l'introduzione di partite di salamandre nell'Unione (Art. 4 Decisione (UE) 2018/320) — Testo vigente | Portale Normativo