Art. 3
Condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di salamandre all'interno dell'Unione
In vigore dal 28 feb 2018
Condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di salamandre all'interno dell'Unione
1. Gli Stati membri vietano la spedizione di partite di salamandre in un altro Stato membro, salvo nel caso in cui tali partite soddisfino le seguenti condizioni di polizia sanitaria:
a)
sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A;
b)
le salamandre non devono presentare segni clinici di Bsal. In particolare, al momento dell'esame da parte del veterinario ufficiale, non devono presentare lesioni né ulcere cutanee. Tale esame deve essere effettuato entro le 24 ore precedenti la spedizione della partita nello Stato membro di destinazione;
c)
le salamandre devono provenire da una popolazione in cui non sono stati registrati decessi dovuti al Bsal né segni clinici di tale fungo. In particolare l'operatore non deve aver rilevato lesioni né ulcere cutanee;
d)
la partita deve essere costituita da:
i)
almeno 62 salamandre sottoposte a quarantena come un'unica unità epidemiologica in uno stabilimento adeguato che soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II, per un periodo di almeno sei settimane immediatamente prima della data di rilascio del certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A. Campioni cutanei prelevati dalle salamandre della partita mediante tampone devono inoltre essere stati sottoposti, con esito negativo, al test diagnostico adeguato per la ricerca del Bsal durante la quinta settimana del periodo di quarantena, conformemente alle dimensioni del campione di cui all'allegato III, punto 1, lettera a); oppure
ii)
salamandre che sono state sottoposte a trattamento contro il Bsal in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, conformemente all'allegato III, punto 1, lettera b).
2. Se le partite di salamandre sono state introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo e sono state già sottoposte a quarantena in uno stabilimento di destinazione adeguato conformemente all', gli Stati membri autorizzano la loro spedizione in un altro Stato membro unicamente se tali partite soddisfano le seguenti condizioni:
a)
le condizioni di polizia sanitaria di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
b)
tra la fine del periodo di quarantena successivo alla loro introduzione nell'Unione e il rilascio del certificato sanitario di cui all'allegato I, parte A, le salamandre sono state tenute in quarantena nello stabilimento adeguato che soddisfa le condizioni minime di cui all'allegato II.
Storico versioni
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