Art. 10
Misure transitorie
In vigore dal 28 feb 2018
Misure transitorie
1. Per un periodo transitorio che termina il 6 settembre 2018 gli Stati membri di destinazione possono ammettere sul loro territorio partite di salamandre, provenienti da altri Stati membri, che non soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui all', a condizioni appropriate di attenuazione dei rischi determinate dall'autorità competente previa consultazione degli operatori e, se necessario, dello Stato membro di origine.
2. Per un periodo transitorio che termina il 6 settembre 2018 gli Stati membri di destinazione possono ammettere sul loro territorio partite di salamandre, introdotte nell'Unione in provenienza da un paese terzo, che non soddisfano le condizioni di polizia sanitaria di cui all', a condizione che esse siano manipolate conformemente agli articoli da 5 a 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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