Art. 4
In vigore dal 26 feb 2018
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche elaborate dalla commissione preparatoria per la CTBTO. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione europea fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2.
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