Art. 3
In vigore dal 26 feb 2018
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 4 594 752 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione europea vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con la commissione preparatoria per la CTBTO. L'accordo di finanziamento dispone che la commissione preparatoria per la CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione europea si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo il 26 febbraio 2018. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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