Art. 2
In vigore dal 26 feb 2018
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è affidata alla commissione preparatoria per la CTBTO, che svolge tale compito sotto il controllo dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria per la CTBTO.
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