Art. 9

Controlli

In vigore dal 8 feb 2018
Controlli 1.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di autorizzazione siano oggetto di un controllo amministrativo. Nel caso in cui da tale controllo risulti che le condizioni di cui agli non sono rispettate, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto. 2.   Le autorità competenti predispongono un programma di ispezioni in loco sulle aziende a superficie prativa basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali previsti dalla normativa irlandese di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco verificano il rispetto delle condizioni di cui agli della presente decisione e riguardano almeno il 5 % delle aziende agricole che beneficiano di autorizzazioni. 3.   Qualora la verifica indichi un mancato rispetto della presente decisione, le autorità competenti adottano le misure correttive necessarie. Agli agricoltori che non rispettano gli viene inflitta un'ammenda in conformità alla normativa nazionale e l'anno successivo può essere negata loro l'autorizzazione. 4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni relative all'autorizzazione concessa a norma della presente decisione.
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