Art. 8
Monitoraggio
In vigore dal 8 feb 2018
Monitoraggio
1. Le autorità competenti garantiscono che ogni anno siano stilate e aggiornate le mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno.
2. Le autorità competenti effettuano il monitoraggio del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, e forniscono alla Commissione dati sulle concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito del monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.
3. Le autorità competenti procedono ad un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.
4. Le autorità competenti effettuano indagini sull'utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione.
5. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all', paragrafo 5, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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