Art. 6

Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

In vigore dal 8 feb 2018
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti 1.   Il quantitativo di effluente di allevamento prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, comprendente quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8. 2.   L'apporto complessivo di azoto non supera né il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata né il tasso massimo di fertilizzazione applicabile all'azienda a superficie prativa stabilito nel programma d'azione per i nitrati, e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo. L'applicazione complessiva di azoto varia in funzione della densità di pascolo e della produttività delle superfici prative. 3.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda a superficie prativa entro il 1o marzo dell'anno in questione. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati indicati di seguito: (a) il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle a prato e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle; (b) il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola a superficie prativa, una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di quest'ultimo; (c) il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa; (d) il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi dall'azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall'azienda in provenienza da terzi; (e) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella; (f) i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell'azoto e del fosforo; (g) la natura del fertilizzante da utilizzare; (h) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella; (i) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella. Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa. 4.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa vengono redatti e conservati registri di fertilizzazione in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque cariche. I registri vengono presentati alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 31 marzo dell'anno civile successivo. 5.   Per ogni azienda a superficie prativa vengono periodicamente svolte analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo. Almeno una volta ogni quattro anni vengono svolti campionamenti e analisi per ogni area dell'azienda a superficie prativa che risulta omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture. Viene svolta almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono a disposizione presso l'azienda a superficie prativa. 6.   Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati. 7.   Almeno il 50 % di liquami prodotti nell'azienda è applicato entro il 15 giugno. Dopo il 15 giugno sono usate attrezzature di spandimento dei liquami a basso livello di emissioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2018:209:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo