Art. 6
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
In vigore dal 8 feb 2018
Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti
1. Il quantitativo di effluente di allevamento prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, comprendente quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8.
2. L'apporto complessivo di azoto non supera né il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata né il tasso massimo di fertilizzazione applicabile all'azienda a superficie prativa stabilito nel programma d'azione per i nitrati, e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo. L'applicazione complessiva di azoto varia in funzione della densità di pascolo e della produttività delle superfici prative.
3. Per ogni azienda agricola a superficie prativa viene redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda a superficie prativa entro il 1o marzo dell'anno in questione. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati indicati di seguito:
(a)
il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle a prato e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle;
(b)
il numero di capi di bestiame presenti nell'azienda agricola a superficie prativa, una descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell'effluente, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di quest'ultimo;
(c)
il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda agricola a superficie prativa;
(d)
il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi dall'azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall'azienda in provenienza da terzi;
(e)
il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella;
(f)
i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell'azoto e del fosforo;
(g)
la natura del fertilizzante da utilizzare;
(h)
il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;
(i)
il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella.
Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l'azienda agricola a superficie prativa.
4. Per ogni azienda agricola a superficie prativa vengono redatti e conservati registri di fertilizzazione in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque cariche. I registri vengono presentati alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 31 marzo dell'anno civile successivo.
5. Per ogni azienda a superficie prativa vengono periodicamente svolte analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo.
Almeno una volta ogni quattro anni vengono svolti campionamenti e analisi per ogni area dell'azienda a superficie prativa che risulta omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture.
Viene svolta almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono a disposizione presso l'azienda a superficie prativa.
6. Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
7. Almeno il 50 % di liquami prodotti nell'azienda è applicato entro il 15 giugno. Dopo il 15 giugno sono usate attrezzature di spandimento dei liquami a basso livello di emissioni.
Storico versioni
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