Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 21 dic 2017
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, in conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti dagli OGM di cui all', paragrafo 1;
b)
i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti dagli OGM di cui all', paragrafo 1;
c)
gli OGM di cui all', paragrafo 1, nei prodotti che li contengono o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli previsti alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2017:2453:oj#art-2