Art. 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
In vigore dal 21 dic 2017
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
1. I seguenti identificatori unici per organismi geneticamente modificati (OGM) sono assegnati in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004:
a)
l'identificatore unico MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 per la colza geneticamente modificata (Brassica napus L.) MON 88302 × Ms8 × Rf3;
b)
l'identificatore unico MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8 per la colza geneticamente modificata (Brassica napus L.) MON 88302 × Ms8;
c)
l'identificatore unico MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6 per la colza geneticamente modificata (Brassica napus L.) MON 88302 × Rf3.
2. La colza geneticamente modificata di cui al paragrafo 1 è descritta nell'allegato alla lettera b).
Storico versioni
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