Art. 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

In vigore dal 21 dic 2017
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico 1.   I seguenti identificatori unici per organismi geneticamente modificati (OGM) sono assegnati in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004: a) l'identificatore unico MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 per la colza geneticamente modificata (Brassica napus L.) MON 88302 × Ms8 × Rf3; b) l'identificatore unico MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8 per la colza geneticamente modificata (Brassica napus L.) MON 88302 × Ms8; c) l'identificatore unico MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6 per la colza geneticamente modificata (Brassica napus L.) MON 88302 × Rf3. 2.   La colza geneticamente modificata di cui al paragrafo 1 è descritta nell'allegato alla lettera b).
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Organismo geneticamente modificato e identificatore unico (Art. 1 Decisione (UE) 2017/2453) — Testo vigente | Portale Normativo