Art. 2 · Autorizzazione

Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 21 dic 2017
Autorizzazione I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell', paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, in conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti dagli OGM di cui all', paragrafo 1; b) i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti dagli OGM di cui all', paragrafo 1; c) gli OGM di cui all', paragrafo 1, nei prodotti che li contengono o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli previsti alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione
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