Art. 5
In vigore dal 21 dic 2017
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
b)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto;
c)
i documenti attestanti che gli adeguamenti di cui all', paragrafo 4, della presente decisione sono stati attuati.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro delle misure di cui all'. L'Italia presenta immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e pianificate per conformarsi alla presente decisione. L'Italia fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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