Art. 2

In vigore dal 21 dic 2017
Le altre misure comprese nel campo di applicazione della presente decisione, cui l'Italia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno: a) la concessione all'Ilva, con decreto ministeriale del 30 aprile 2015, a norma del decreto-legge n. 1/2015, di una garanzia dello Stato su un prestito di 400 milioni di EUR; b) la concessione all'Ilva, con decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, a norma del decreto-legge n. 191/2015, di un prestito di Stato di 300 milioni di EUR.
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