Art. 3
In vigore dal 21 dic 2017
1. L'Italia procede al recupero presso il beneficiario degli aiuti incompatibili concessi nel quadro delle misure di cui all'.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella dell'effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (91) e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (92) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. L'Italia adeguerà i pagamenti in essere degli aiuti relativi alle misure di cui all' ai livelli prevalenti sul mercato esposti ai considerando 190 e 213 della presente decisione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione.
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