Art. 8
In vigore dal 19 dic 2017
Malta informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi e trasmette le seguenti informazioni:
a)
l'importo totale dell'aiuto incompatibile ricevuto da eventuali beneficiari individuati;
b)
l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso ciascun beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
i documenti che dimostrano che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti incompatibili.
Storico versioni
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