Art. 8

In vigore dal 19 dic 2017
Malta informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi e trasmette le seguenti informazioni: a) l'importo totale dell'aiuto incompatibile ricevuto da eventuali beneficiari individuati; b) l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti che dimostrano che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti incompatibili.
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Art. 8 Decisione (UE) 2019/1116 — Testo vigente | Portale Normativo